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Interessi di mora: cosa sono e come si calcolano

Gli interessi di mora sono la somma che il debitore deve al creditore per il ritardo nel pagamento di una fattura scaduta

Nelle transazioni commerciali tra imprese decorrono in automatico dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di sollecito o messa in mora, e sono calcolati applicando al capitale dovuto un tasso pari al riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali (D.Lgs. 231/2002). Al creditore spetta inoltre un rimborso forfettario di 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo.

Per un’azienda che vende a credito, l’interesse di mora è uno strumento di tutela concreto contro chi paga tardi, e un deterrente che scoraggia i ritardi. 

Conoscerne il funzionamento serve a difendere la propria liquidità e a farsi rispettare come creditore. Vediamo cosa sono, quando maturano, come si calcolano e qual è il tasso da applicare.

Composizione interessi di mora commerciali

Cosa sono gli interessi di mora?

    Gli interessi di mora, detti anche interessi moratori, sono la compensazione economica dovuta al creditore quando il debitore paga in ritardo rispetto alla scadenza pattuita. 

    Hanno una funzione insieme risarcitoria e sanzionatoria: risarciscono il creditore per il mancato utilizzo del denaro e disincentivano il debitore dal ritardare.

    Vanno distinti dagli interessi corrispettivi, che remunerano semplicemente l’uso di un capitale prestato (come in un finanziamento). 

    Gli interessi di mora, invece, scattano solo in presenza di un inadempimento: esistono perché qualcuno non ha pagato quando doveva. 

    Nelle transazioni commerciali sono disciplinati da una normativa specifica, il D.Lgs. 231/2002, che tutela le imprese creditrici con regole più severe rispetto al diritto comune.

    Quando decorrono gli interessi moratori?

      Nelle transazioni tra imprese (e tra imprese e pubblica amministrazione), gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria alcuna costituzione in mora del debitore (art. 4, D.Lgs. 231/2002).

      Non serve inviare una diffida formale per far partire il conteggio. Il solo fatto che la fattura sia scaduta e non pagata fa maturare gli interessi. 

      Il termine di pagamento, salvo diverso accordo scritto tra le parti, è di norma fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della merce, estendibile entro certi limiti.

      Attenzione però a non confondere “decorrenza automatica” con “riscossione automatica”: gli interessi maturano da soli, ma spetta al creditore farli valere

      Il momento naturale in cui richiamarli è il sollecito di pagamento, dove è buona prassi ricordarne l’esistenza già dal secondo invio, così da segnalare al cliente che il ritardo ha un costo crescente.

      Come si calcolano gli interessi di mora?

        La formula è semplice:

        Interessi = Capitale × Tasso di mora × (Giorni di ritardo ÷ 365)

        Dove il capitale è l’importo scaduto della fattura, il tasso è quello vigente nel semestre di riferimento (vedi paragrafo successivo) e i giorni di ritardo si contano dal giorno successivo alla scadenza fino al saldo effettivo.

        1. Facciamo un esempio pratico:

        Ipotizziamo un tasso di mora del 10% e una fattura di 10.000 euro pagata con 90 giorni di ritardo:

        10.000 × 10% × (90 ÷ 365) = 246,58 euro di interessi.

        A questa cifra va aggiunto il rimborso forfettario di 40 euro previsto dalla legge, per un totale di 286,58 euro. 

        Se il ritardo attraversa due semestri con tassi diversi, si applica a ciascun periodo il tasso allora in vigore, sommando poi i risultati.

        Un consiglio: conserva sempre la fattura, la prova della consegna o della prestazione e le comunicazioni con il debitore, perché sono la base documentale su cui poggia il conteggio in caso di contestazione o di ricorso per decreto ingiuntivo.

         Come si calcolano gli interessi di mora

        Qual è il tasso degli interessi di mora?

        Il tasso di mora nelle transazioni commerciali non è un valore fisso: è dato dal tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali (art. 5, D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013; per quelle precedenti la maggiorazione era di 7 punti).

        Il tasso di riferimento BCE viene aggiornato ogni semestre: si prende quello in vigore il 1° gennaio per il primo semestre e il 1° luglio per il secondo, e resta fisso per i sei mesi successivi. 

        Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica il valore in Gazzetta Ufficiale all’inizio di ciascun semestre.

        Dato che cambia due volte l’anno, prima di fare il conteggio conviene sempre controllare il valore del semestre di riferimento sul comunicato del MEF in Gazzetta Ufficiale o sul sito della Banca d’Italia: è l’unico modo per avere un calcolo corretto e difendibile se il debitore lo contesta. 

        Va inoltre ricordato che per i prodotti agricoli e agroalimentari la legge prevede una maggiorazione ulteriore, più alta di quella ordinaria.

        Un aspetto da non sottovalutare: per gran parte del decennio scorso il tasso di riferimento BCE è rimasto vicino allo zero, e il tasso di mora coincideva di fatto con gli 8 punti di maggiorazione. 

        Con la risalita dei tassi degli ultimi anni la base si è alzata, e oggi lasciare invecchiare un credito pesa sui conti molto più che in passato. Ragione in più per intervenire subito, invece di accumulare crediti scaduti.

        Interessi di mora legali o convenzionali: qual è la differenza?

        Da un lato ci sono gli interessi legali di mora ordinari (art. 1284 del Codice civile): un tasso più basso, fissato annualmente, che si applica ai debiti tra privati e nei casi non coperti da normative speciali. 

        Dall’altro ci sono gli interessi di mora commerciali del D.Lgs. 231/2002, molto più elevati proprio perché pensati per disincentivare i ritardi nei rapporti tra imprese

        La differenza economica è notevole: sullo stesso credito, gli interessi di mora commerciali possono valere diverse volte quelli legali ordinari.

        Le parti possono poi pattuire in contratto un tasso di mora convenzionale, anche diverso da quello di legge. 

        C’è però un limite invalicabile: sono nulle le clausole gravemente inique a danno del creditore, come quella che esclude del tutto gli interessi di mora o il rimborso dei costi di recupero (art. 7). 

        Una tutela che opera anche quando il creditore ha accettato quella clausola sotto la pressione di un contraente più forte.

        Sul piano fiscale, un’ultima nota utile: gli interessi di mora hanno natura risarcitoria e per questo sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA (art. 15 del DPR 633/72). In fattura vanno indicati come voce separata.

        Cosa fare se il debitore non paga nemmeno gli interessi di mora?

        Quando il debitore continua a ignorare sia il capitale sia gli interessi maturati, la fase bonaria è finita e bisogna alzare il tiro. Il primo passo è la messa in mora formale; se non basta, si arriva al recupero vero e proprio.

        La strada più efficiente resta il recupero crediti stragiudiziale, che punta a far rientrare il credito, interessi compresi, senza ricorrere subito al tribunale. 

        Solo quando questa via non produce risultati si valuta il passaggio alla fase giudiziale, con il ricorso per decreto ingiuntivo in cui interessi di mora e forfait di 40 euro entrano a pieno titolo come parte del credito.

        Il modo migliore di non arrivare mai a questo punto, però, è valutare l’affidabilità del cliente prima di concedergli credito

        È la logica della prevenzione, ed è il terreno su cui Pouey International affianca le imprese: informazioni commerciali aggiornate, valutazione della solvibilità dei clienti e gestione del recupero crediti, per proteggere la liquidità prima che un ritardo si trasformi in una perdita.

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        Domande utili

        1. Gli interessi di mora vanno sempre richiesti espressamente?


        No. Nelle transazioni commerciali tra imprese decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di sollecito o messa in mora (D.Lgs. 231/2002). Il creditore può però scegliere di non applicarli per tutelare il rapporto commerciale.

        1. Chi stabilisce il tasso degli interessi di mora?


        Per le transazioni commerciali il tasso è fissato dalla legge e aggiornato ogni semestre dal Ministero dell’Economia sulla base del tasso di riferimento della BCE, maggiorato di una percentuale prevista dal D.Lgs. 231/2002. Le parti possono concordare un tasso diverso in contratto, entro i limiti di legge.

        1. Gli interessi di mora sono soggetti a IVA?


        No. Gli interessi di mora hanno natura risarcitoria e non retributiva, quindi sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA. Vanno però indicati correttamente in fattura o in nota separata.

        1. Qual è la differenza tra interessi di mora e messa in mora?


        Gli interessi di mora sono la somma dovuta per il ritardo; la messa in mora è l’atto formale con cui si intima il pagamento. Nel B2B gli interessi decorrono anche senza messa in mora, che resta comunque utile per documentare la richiesta.

        24.07.2026